Art. 5.
(Istituzione della Commissione
di riconoscimento di genere).

      1. È istituita, presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di riconoscimento di genere, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      3. La Commissione è un organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di concerto dal Ministro della salute, dal Ministro per i diritti e le pari opportunità e dal Ministro della solidarietà sociale, e da altri sei componenti scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano una esperienza pluriennale nel campo della diagnosi della disforia di genere. Le deliberazioni della Commissione sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
      4. Il presidente e gli altri componenti della Commissione durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e dei nuovi componenti.
      5. Con apposito regolamento, adottato dalla Commissione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono disciplinate

 

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l'organizzazione interna della Commissione e le sue modalità di funzionamento.
      6. La Commissione ha il compito di coordinare l'attività delle Commissioni regionali di cui all'articolo 6 e di vigilare affinché sia assicurata l'uniformità di trattamento delle persone transgenere. La Commissione nomina i presidenti delle Commissioni regionali.